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Agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 91 e 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato indicate nell'articolo 1, lettera a) della presente legge. Parimenti agli effetti delle disposizioni di cui alla legge 20 giugno 1935, n. 1349, relative al ritiro della licenza di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato indicate nell'articolo 1, lettera c), della presente legge. Per le violazioni di cui ai commi precedenti il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o il ritiro della licenza di circolazione, quando ne ricorrano le condizioni, anche se sia avvenuto il pagamento previsto dall'articolo 5. Il provvedimento di sospensione o di ritiro e' revocato, qualora l'autorita' giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 9, 10 e 11, abbia escluso la responsabilita' per la violazione.

Testo in vigore dal 29 maggio 1967 al 15 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;317~art14 · fonte su Normattiva