Art. 16 — Casi di esclusione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 maggio 1967 al 15 dicembre 1981. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle violazioni previste dagli articoli 15, undicesimo e ultimo comma, 40, 42, ultimo comma, 104, penultimo comma, 105, ottavo e nono comma, 119 e 125 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Le disposizioni della presente legge non si applicano altresi' alla violazione prevista dall'articolo 115, ultimo comma, del suddetto testo unico, qualora la sosta avvenga fuori dei centri abitati.
Testo in vigore dal 29 maggio 1967 al 15 dicembre 1981
