Modifiche al sistema penale

Art. 97 — Casi di esclusione della perseguibilità a querela

Dopo l'articolo 639 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 639-bis. - (Casi di esclusione della perseguibilita' a querela). - Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art97 · fonte su Normattiva