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E' ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma in misura ridotta ai sensi dell'articolo 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettera a), della presente legge e ai sensi dell'articolo 107 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, per le violazioni indicate nell'articolo 1, lettera d), della presente legge. Per le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettere b) e c) e' parimenti ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla notificazione dell'accertamento della violazione, di una somma pari ad un terzo del massimo stabilito dalla legge oltre le spese di notificazione. Non e' ammesso il pagamento previsto dal presente articolo nei casi in cui le norme sopra citate non consentano l'oblazione.

Testo in vigore dal 29 maggio 1967 al 15 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;317~art5 · fonte su Normattiva