Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

Art. 1 — Emissione di assegno senza autorizzazione

Chiunque emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni. Se l'importo dell'assegno e' superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Testo vigente dal 15 gennaio 2000

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Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 97/2002

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    10 aprile 2002

    Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), proposta dal giudice di pace di Milano con l'ordinanza iscritta al n. 236 r.o. del 2001, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 22-bis comma 2, della stessa legge, proposta dal giu…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost. · Art. 1 Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-12-15;386~art1 · fonte su Normattiva