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La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non sia avvenuta la contestazione personale per tutte o alcuna delle persone indicate nel precedente comma, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di trenta giorni dall'accertamento. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Testo in vigore dal 29 maggio 1967 al 15 dicembre 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;317~art7 · fonte del testo