Art. 35 — Titoli al portatore
I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni di rendita al portatore. L'Amministrazione del debito pubblico riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a siffatte iscrizioni soltanto il portatore di essi.
Testo vigente dal 30 agosto 1957
