I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni di rendita al portatore. L'Amministrazione del debito pubblico riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a siffatte iscrizioni soltanto il portatore di essi.

Testo vigente dal 30 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art35 · fonte del testo