Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme
Art. 34 — Cancellazione del vincolo di usufrutto
La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di consolidamento o di scadenza del termine, ha luogo, ad istanza della parte:
- a)se l'usufrutto e' vitalizio, sulla esibizione dell'estratto dell'atto di morte dell'usufruttuario;
- b)se l'usufrutto e' condizionato, sulla esibizione del documento che comprova essere venuta meno la condizione;
- c)se l'usufrutto e' a favore di un ente, allo scadere del trentennio;
- d)per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli interessi per lo spazio di venti anni.
Testo vigente dal 30 agosto 1957
