((Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo di debito pubblico, l'intestatario o l'avente diritto puo' ottenere la sospensione del pagamento degli interessi ed il rilascio di un nuovo titolo, presentando apposita denunzia, con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale se trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, fra l'altro, sotto la propria personale responsabilita', che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimenti a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli. Il rilascio del nuovo titolo ha luogo, in ogni caso, per rinnovazione, sotto un nuovo numero di iscrizione. Operata la nuova iscrizione ed emesso il corrispondente titolo, quello denunziato smarrito, sottratto o distrutto, e' considerato virtualmente annullato e di nessun valore nei confronti della Amministrazione del debito pubblico. Dopo effettuata l'operazione, l'Amministrazione ne fa pubblicare avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispone l'affissione dell'avviso stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato. Nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, chiunque dimostri di avervi interesse puo' ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo, presentando apposita domanda, con firma autenticata. In tal caso, l'Amministrazione sospende il pagamento degli interessi ed effettua le opportune comunicazioni all'autorita' competente. La revoca della sospensione del pagamento degli interessi di cui al precedente comma puo' essere disposta soltanto in base ad accordo' fra le parti o a provvedimento dell'autorita' giudiziaria)).

Testo vigente dal 27 marzo 1962

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 1962

Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1957 al 27 marzo 1962. 60 parole tolte, 204 parole aggiunte.

Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un tolto: certificato d'iscrizione nominativa, il titolare o il suo avente causa aggiunto: titolo nominativo di debito pubblico, l'intestatario o l'avente diritto puo' ottenere la sospensione del pagamento degli interessi tolto: e aggiunto: ed il rilascio di un nuovo tolto: certificato aggiunto: titolo, presentando apposita tolto: domanda aggiunto: denunzia, con firma autenticatatolto: . L'Amministrazioneaggiunto: , ove occorra regolarmente documentata, nella quale se trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, fra l'altro, sotto la propria personale responsabilita', che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimenti a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli. Il rilascio del nuovo titolo ha luogo, in ogni caso, per rinnovazione, sotto un nuovo numero di iscrizione. Operata la nuova iscrizione ed emesso il corrispondente titolo, quello denunziato smarrito, sottratto o distrutto, e' considerato virtualmente annullato e di nessun valore nei confronti della Amministrazione del debito pubblicoaggiunto: . Dopo effettuata l'operazione, l'Amministrazione ne fa pubblicare avviso tolto: due volte, a distanza di tre mesi l'una dall'altra nella Gazzetta Ufficiale e dispone l'affissione dell'avviso stesso tolto: nei locali della Sezione di tesoreria presso la quale erano pagabili gli interessi. Trascorsiaggiunto: , per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato. Nel termine di sei mesi dalla data tolto: della prima pubblicazione, senza che siano intervenute opposizioni, procede ad una nuova iscrizione previo annullamento della precedente, e al rilascio del corrispondente certificato aggiunto: di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, chiunque dimostri di avervi interesse puo' ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo, presentando apposita domanda, con firma autenticata. In tal caso, l'Amministrazione sospende il pagamento degli interessi ed effettua le opportune comunicazioni all'autorita' competente. La revoca della sospensione del pagamento degli interessi di cui al precedente comma puo' essere disposta soltanto in base ad accordo' fra le parti o a provvedimento dell'autorita' giudiziaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art37 · fonte del testo