Modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e unificazione delle norme
Art. 4 — Firme da apporre sul Gran Libro
Le indicazioni riportate nel Gran Libro del debito pubblico e nei registri integrativi, sono firmate dal direttore generale del Debito pubblico e dal direttore della divisione Gran Libro e munite del visto della Corte dei conti. -
Testo vigente dal 30 agosto 1957
