Il pubblico ufficiale che, nei casi di cui all'art. 7, autentica la firma o riceve l'atto pubblico, ha l'obbligo di accertare l'identita' personale e la capacita' di disporre di chi sottoscrive o si costituisce dinanzi a lui. L'autenticazione della firma puo' eseguirsi anche mediante semplice visto, munito di data. Quando l'operazione concerna un capitale nominale non eccedente le lire duecentomila, la firma puo' essere autenticata dal sindaco. Qualunque sia la forma di manifestazione della volonta', non e' necessario l'intervento di testimoni, salvo quanto stabilisce l'art. 9. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per tutti gli altri casi in cui sia prescritta l'autenticazione della firma nella domanda.

Testo vigente dal 30 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art8 · fonte del testo