Delle opposizioni sulle iscrizioni relative a titoli nominativi o misti, nei casi e nelle forme previsti dalla legge, e' presa nota nel Gran Libro allo scopo d'impedire il movimento della rendita e, salva la limitazione considerata nel primo comma dell'art. 39, di sospendere il pagamento degli interessi. Qualora l'Amministrazione del debito pubblico sia chiamata a partecipare al giudizio promosso nei casi considerati nell'art. 36 e sia contemporaneamente diffidata a non eseguire un'operazione e a sospendere il pagamento degli interessi, si provvede a norma del comma precedente. Trascorsi pero' quattro mesi dalla data della citazione, senza che sia intervenuta l'autorizzazione di cui allo stesso art. 36, cessa ogni effetto inibitorio della citazione nei riguardi del pagamento della rendita e dell'operazione eventualmente domandata.

Testo vigente dal 30 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art40 · fonte del testo