Sono esenti da registrazione, salvo quanto e' previsto in nota all'art. 3 della tariffa allegato d) alla legge del registro (testo unico approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269), i titoli di Debito pubblico, le corrispondenti cedole o tagliandi di ricevuta, i mandati e gli ordini di pagamento o consegna, le quietanze degli interessi, dei premi e dei rimborsi, i trasferimenti dei titoli fatti in base a dichiarazione sui medesimi o sui registri dell'Amministrazione del debito pubblico ovvero in base a domanda a norma della presente legge.

Testo vigente dal 30 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752~art51 · fonte del testo