Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1967 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
L'articolo 287 del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito come segue: "Per le partite comunque non iscritte nei ruoli principali e per quelle definite nel merito successivamente alla compilazione dei detti ruoli, sono formati ruoli suppletivi con le modalita' dei precedenti articoli".
Testo in vigore dal 15 giugno 1967 al 16 dicembre 2010
