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Per le vertenze in corso, i contribuenti possono, con apposita richiesta da produrre all'Ente locale impositore, avvalersi del disposto di cui agli articoli 286, terzo e quarto comma, e 289, quarto comma, del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. Ove la richiesta di cui al primo comma venga prodotta entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il contribuente resta esonerato dal pagamento della maggiorazione prevista dall'articolo 297-bis introdotto nel testo unico della finanza locale con il precedente articolo 4, a decorrere dalla data indicata nello articolo 5 della presente legge; diversamente si applica il disposto del secondo comma dello stesso articolo 297-bis.

Testo in vigore dal 15 giugno 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-18;388~art6 · fonte del testo