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L'art. 140 del testo unico predetto e abrogato e sostituito dal seguente: "I contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite pei contratti dello Stato. "E' consentito alla provincia di provvedere mediante licitazione privata:

  • 1)quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 2.500.000;
  • 2)quando si tratti di spese che non superino annualmente le L. 250.000 e la provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;
  • 3)quando si tratti di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le L. 2.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni. "Anche all'infuori dei casi previsti nel secondo comma, il Prefetto puo' consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti piu' vantaggiosa per l'amministrazione. "Puo' anche autorizzare la trattativa privata, allorche' ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessita' o la convenienza".

Testo in vigore dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1947-06-09;530~art10 · fonte del testo