Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'art. 62 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e' sostituito dal seguente: "Ogni comune deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. "Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate almeno per estratto contenente il riassunto della parte narrativa e l'integrale parte dispositiva mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data. "I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi. "Il segretario comunale e' responsabile delle pubblicazioni. "Ciascun contribuente del comune puo' aver copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale previo pagamento dei relativi diritti di segreteria. "La raccolta dei regolamenti comunali e delle relative tariffe deve essere tenuta a disposizione del pubblico perche' possa prenderne cognizione. "Ogni contribuente ha diritto di richiedere ed ottenere copia dei regolamenti comunali e relative tariffe previo pagamento dei diritti di segreteria".

Testo in vigore dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1947-06-09;530~art21 · fonte del testo