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[1]Ai segretari provinciali in servizio all'entrata in vigore della presente legge e' attribuita, nel grado di cui alla annessa tabella B, l'anzianita', corrispondente al periodo di servizio prestato come titolare nella stessa provincia od in altra, il cui posto di segretario sia dello stesso grado o di grado superiore.

[2]Ai segretari provinciali e' assegnato lo stipendio con gli aumenti corrispondenti, secondo la annessa tabella B, all'anzianita' predetta, nonche' il supplemento di servizio attivo stabilito per il rispettivo grado, ed, ove spettino e siano concessi, i diritti accessori e l'indennita' di carica.

[3]Ai segretari provinciali che, all'entrata in vigore della presente legge, godono d'un trattamento economico complessivo per stipendio ed altri assegni fissi di carattere permanente superiore a quello che in base alla legge medesima spettera' loro all'atto dell'inquadramento nel ruolo unico, complessivamente per stipendio, supplemento di servizio attivo, indennita' di caroviveri, nonche' per diritti accessori e indennita' di carica di cui al precedente art. 201, e' conservata la differenza a titolo di assegno personale da riassorbire coi successivi aumenti che si verifichino nei suindicati emolumenti.

[4]Nulla e' innovato alle vigenti disposizioni per quanto concerne il trattamento di quiescenza dei segretari provinciali.

Testo in vigore dal 7 agosto 1942 al 16 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1942-06-27;851~art3 · fonte del testo