Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 52/1969

    Questione infondata
    28 marzo 1969

    Le disposizioni degli artt. 23 e 46 della legge 8 giugno 1962 n. 604, circa i bandi di concorso nazionali e la nomina, in seguito ad essi, dei segretari generali provinciali di prima classe, conferiscono in materia al ministro per l'interno e quindi allo Stato, dei poteri non discrezionali ma vincolati anche nel contenuto. Di fronte alla omissione dei relativi atti o alla loro illegittimità, l'amministrazione provinciale, titolare di un autonomo interesse alla copertura del posto, può esperire i normali rimedi giurisdizionali. Ne' il bando di concorso ne' il decreto ministeriale di nomina del vincitore a segretario provinciale, regolati dalle suddette disposizioni, sono incompatibili, in astratto, con un sistema nel quale, una volta intervenuta la nomina del segretario generale della provincia da parte della competente autorità statale, il conseguente rapporto di impiego venga a costituirsi con l'amministrazione locale. Pertanto ne' gli artt. 23 e 46 della legge 8 giugno 1962 n. 604, ne', a maggior ragione, l'art. 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851 (che in via transitoria consente, in alcuni casi, alle amministrazioni provinciali, di procedere alla nomina del segretario per concorso interno o per promozione) portano offesa al principio di autonomia delle amministrazioni provinciali.

    Art. 5 cost. · Art. 128 cost. · Art. 4 Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383 · Art. 23 Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1998 al 16 dicembre 2009. 10 parole tolte, 23 parole aggiunte.

tolto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997aggiunto: IL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. tolto: 465 aggiunto: 9, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-06-27;851~art4 · fonte del testo