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[1]Alla prima assegnazione dei nuovi posti istituiti con la tabella A annessa alla presente legge, nei gradi VII, VI e V si provvedera' mediante promozione, a termini dell'art. 198, dei segretari comunali appartenenti al grado immediatamente inferiore, con riduzione alla meta' del minimo di permanenza nel grado richiesto dal primo comma dell'art. 182.
[2]All'assegnazione dei nuovi posti istituiti nel gradi IV, III, II e I come di quelli dei predetti gradi VII, VI e V che non fosse possibile coprire con promozione, a norma del comma precedente, si provvedera' mediante concorso per titoli, che sara' bandito dal Ministro per l'interno complessivamente per tutti i posti di ciascun grado, ed al quale potranno partecipare i segretari Comunali di uno o due gradi inferiori.
[3]I minimi di permanenza nel grado di cui al primo, al secondo ed al terzo comma dell'art. 182 sono ridotti alla meta'.
[4]I posti che, anche in seguito all'applicazione di quanto disposto nei precedenti commi, rimarranno vacanti, saranno ricoperti secondo le disposizioni di cui agli articoli 182 e seguenti della presente legge.
[5]Prima che siano effettuate le promozioni od indetti i concorsi di cui ai precedenti commi, dovra' provvedersi all'assegnazione dei posti mediante trasferimento ai sensi del penultimo capoverso dell'art. 182.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a San Rossore, addi' 27 giugno 1942-XX
[8]VITTORIO EMANUELE
[9]MUSSOLINI - DI REVEL
[10]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 7 agosto 1942 al 16 settembre 1954
