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[1]La presente legge andra' in vigore dal 1° luglio TABELLA VII.

[2]Assegno giornaliero per gli uomini di truppa dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

[4]TABELLA VIII.

[5]Assegno di primo corredo dovuto ai corpi per gli uomini di truppa.

[6]Parte di provvedimento in formato grafico

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 3 luglio 1904.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]E. Pedotti.

[11]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.

Testo in vigore dal 8 luglio 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-07-03;301~art2 · fonte del testo