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[1]La presente legge andra' in vigore dal 1° luglio TABELLA VII.
[2]Assegno giornaliero per gli uomini di truppa dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
[4]TABELLA VIII.
[5]Assegno di primo corredo dovuto ai corpi per gli uomini di truppa.
[6]Parte di provvedimento in formato grafico
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 3 luglio 1904.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]E. Pedotti.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 8 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
