Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1943 al 9 ottobre 2010. 337 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: L'art. 3 del testo unico approvato con R. decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:

tolto: «Art. 3. - Il Ministro per la marina, quando lo ritenga opportuno per le esigenze dei servizi, puo' bandire concorsi per titoli per la nomina ad ufficiale di complemento, indicando i corpi, i gradi e il numero dei posti da conferire.

tolto: Possono essere conferiti per concorso per titoli i gradi da guardiamarina (o sottotenente) a capitano di corvetta (o maggiore) incluso.

tolto: Le modalita' relative alla nomina e alla composizione delle Commissioni giudicatrici per i vari corpi e gradi saranno stabilite con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze, in base all'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

tolto: Le Commissioni giudicatrici accertano che i concorrenti abbiano le qualita' morali e professionali richieste e formano, fra gli idonei, apposita graduatoria per ciascun grado.

tolto: Dopo l'accertamento della idoneita' fisica da parte della autorita' sanitaria che sara' designata dal Ministro per la marina, diventa definitiva la graduatoria, tenuto conto delle eventuali eliminazioni di quei candidati che non vengano riconosciuti fisicamente idonei.

tolto: Le nomine avverranno secondo l'ordine stabilito nella graduatoria limitatamente al numero dei posti messi a concorso.

tolto: Qualora lo richiedano le esigenze del servizio, possono, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria definitiva, essere nominati, secondo l'ordine della graduatoria medesima, altri candidati nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso.

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: Per la nomina ad ufficiale di complemento dei militari del Regio esercito e degli iscritti alla leva di terra occorre il nulla osta nominativo del Ministro per la guerra, che sara' concesso nei limiti del numero massimo che per ciascun concorso sara' stabilito dal Ministro per la marina di concerto col Ministro per la guerra.

tolto: Le nomine degli ufficiali di complemento per concorso per titoli non potranno aver luogo se non dopo che siano avvenute tutte le promozioni degli ufficiali di complemento dei gradi inferiori gia' dichiarati idonei dalla Commissione di avanzamento».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1943-05-31;614~art1 · fonte del testo