Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1930 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il primo capoverso dell'art. 10 del predetto testo unico e' cosi' modificato:
[2]«L'esercizio finanziario dell'Unione Militare ha inizio col 1 aprile di ogni anno e termina col 31 marzo dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio viene compilato il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto».
Testo in vigore dal 28 aprile 1930 al 16 dicembre 2009
