Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1930 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il primo capoverso dell'art. 10 del predetto testo unico e' cosi' modificato:

[2]«L'esercizio finanziario dell'Unione Militare ha inizio col 1 aprile di ogni anno e termina col 31 marzo dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio viene compilato il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto».

Testo in vigore dal 28 aprile 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-03-17;420~art2 · fonte del testo