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[1]Sono approvate, ed entreranno in vigore sotto la data del 1° luglio 1910, le seguenti aggiunte e varianti alla legge 1° luglio 1896, n. 254.
[2]L'art. 45 della legge 2 luglio 1896, n. 254, e' abolito.
[3]Gli ufficiali in servizio attivo permanente che all'entrata in vigore della presente legge faranno parte del personale permanente dei distretti e delle fortezze verranno conservati in ruoli a parte.
[4]Gli ufficiali dei distretti saranno promossi al grado superiore quando siano promossi gli ufficiali delle quattro armi combattenti di pari grado ed anzianita'.
[5]In nessun caso pero' il numero degli ufficiali nei singoli gradi potra' mai superare per i distretti il numero degli ufficiali non richiamati dal congedo esistenti nel ruolo al 1° luglio 1910.
[6]Gli ufficiali del personale delle fortezze saranno promossi contemporaneamente agli ufficiali dei distretti di pari grado ed anzianita'.
[7]Le eventuali eccedenze all'organico in qualche grado degli ufficiali del genio saranno compensate con altrettante deficienze nel grado inferiore. Il pareggio coll'organico (quando non si tratti di esuberanza di capitani in dipendenza della legge 19 luglio 1909, n. 493) sara' ottenuto effettuando una sola promozione ogni due vacanze che si verifichino in quei gradi ove vi siano eccedenze.
[8]Al terzultimo ed al penultimo periodo dell'art. 35 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sono sostituiti i seguenti:
[9]«I sottotenenti provenienti dai sottufficiali, e quelli provenienti dalle scuole di applicazione che non ne hanno superato gli esami finali, sono promossi tenenti assieme ai sottotenenti di fanteria, di cavalleria e' del corpo contabile di pari anzianita', al termine del terzo anno di grado.
[10]I sottotenenti medici e veterinari di complemento sono promossi tenenti all'atto della loro assunzione in servizio permanente».
[11]Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge, in modo che vengano rispettati i diritti dell'avanzamento a scelta dei tenenti che trovansi alla scuola di guerra all'atto della promulgazione della legge, e di quelli che saranno ammessi a detta scuola o sosterranno gli esami a scelta negli anni 1910 e 1911.
Testo in vigore dal 1 aprile 1915 al 1 aprile 1915
