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Per l'attuazione della presente legge il Ministero e' autorizzato ad apportare varianti alle indennita' eventuali del tempo di pace, in temporanea eccezione all'art. 17 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi.

Testo in vigore dal 2 agosto 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;515~art4 · fonte del testo