Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 agosto 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge colle disposizioni delle altre leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Spingardi - Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 2 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
