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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge colle disposizioni delle altre leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Spingardi - Tedesco.

[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.

Testo in vigore dal 2 agosto 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;515~art5 · fonte del testo