Dopo l'art. 22 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e' inserito il seguente articolo 22-bis: "Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
- a)coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di eta';
- b)i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c)gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d)i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e)i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f)i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione".
Testo vigente dal 27 marzo 1956
