Dopo l'art. 22 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e' inserito il seguente articolo 22-bis: "Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

  • a)coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di eta';
  • b)i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
  • c)gli appartenenti a Forze armate in servizio;
  • d)i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
  • e)i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
  • f)i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione".

Testo vigente dal 27 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136~art10 · fonte del testo