Norme per la elezione della Camera dei deputati
Art. 20 — Esclusione dalla nomina a componenti di seggio
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
- a)coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di eta';
- b)i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c)gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d)i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e)i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- f)i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Testo vigente dal 12 giugno 1956
