Il secondo comma dell'art. 34 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Tale designazione potra' essere comunicata entro il venerdi precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purche' prima dell'inizio della votazione".

Testo vigente dal 27 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136~art22 · fonte del testo