Il secondo comma dell'art. 39 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e' abrogato e sostituito dai seguenti: "Per l'espressione del voto da parte degli elettori fisicamente impediti valgono le norme di cui ai commi secondo e seguenti dell'art. 39 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26. "I certificati medici possono essere rilasciati dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. "Detti certificati debbono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche".
Testo vigente dal 27 marzo 1956
