Gli articoli 63 e 64 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono abrogati e sostituiti dal seguente: "Nei Comuni di cui all'art. 12 il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di martedi successivo alla votazione, se possibile, o al piu' tardi la mattina del mercoledi, riunisce l'Ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati. "Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. "La cifra elettorale di una lista e' costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune. "La cifra individuale di ciascun candidato e' costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. "Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista' si divide ciascuna cifra elettorale successivamente, per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avra' tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di questa ultima, per sorteggio. "Se ad una lista spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. "Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali".

Testo vigente dal 27 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136~art40 · fonte del testo