- 1)che non sono quelle di cui agli allegati A) e B) o non portano il bollo o la firma richiesti dall'art. 41;
- 2)che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- 3)nelle quali l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, a meno che il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste. In tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della lista alla quale si riferisce il contrassegno votato. "I segni di voto posti accanto a nomi di candidati compresi in una lista votata sul contrassegno si considerano come non apposti".
Testo vigente dal 27 marzo 1956
