Al primo comma dell'art. 58 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: "riunisce, nel termine di 24 ore dal compimento delle operazioni di scrutinio in tutte le sezioni", sono sostituite con le parole: "nel giorno di martedi successivo alla votazione, se possibile, o al piu' tardi alle ore otto del mercoledi, riunisce".

Testo vigente dal 27 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136~art37 · fonte del testo