Il primo comma dell'art. 59 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e' soppresso. Al secondo comma dell'articolo medesimo sono premesse le parole: "Per lo spoglio dei voti,".

Testo vigente dal 27 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136~art38 · fonte del testo