Il primo comma dell'art. 59 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e' soppresso. Al secondo comma dell'articolo medesimo sono premesse le parole: "Per lo spoglio dei voti,".
Testo vigente dal 27 marzo 1956
Il primo comma dell'art. 59 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e' soppresso. Al secondo comma dell'articolo medesimo sono premesse le parole: "Per lo spoglio dei voti,".
Testo vigente dal 27 marzo 1956
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136~art38 · fonte del testo