Nel primo comma dell'art. 47 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, le parole: "una frazione", sono sostituite con le seguenti: "una parte frazionaria eccedente i cinquanta centesimi". Nel secondo comma sono soppresse le parole: "di croce".

Testo vigente dal 27 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136~art30 · fonte del testo