Per la prima applicazione degli articoli 39-bis, ter, quater e quinquies, il prefetto, all'atto stesso dell'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, rimette al Comune l'elenco degli ospedali e delle case di cura esistenti nel territorio comunale, con l'indicazione del numero dei letti di ciascun luogo di ricovero. La Commissione elettorale comunale, entro il quarantesimo giorno antecedente quello della votazione provvede a determinare il numero e l'ubicazione delle sezioni ospedaliere da istituire a norma dell'art. 39-ter, oltre quella eventualmente gia' istituite. La deliberazione della Commissione comunale e' immediatamente trasmessa alla Commissione elettorale mandamentale, la quale, nell'approvarla, da' comunicazione, entro il trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, al presidente della Corte d'appello, del numero e della ubicazione delle sezioni di nuova costituzione, informandone anche il Comune. Nei dieci giorni successivi, il sindaco, d'intesa con la direzione sanitaria dell'istituto di ricovero, reperisce nella sede di questo i locali che presentano i requisiti necessari ai seggi elettorali e provvede altresi' ad apprestare sia il materiale occorrente per i seggi stessi sia le cabine mobili e gli altri mezzi idonei ad assicurare la liberta' e segretezza del voto.

Testo vigente dal 27 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136~art47 · fonte del testo