Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni, con quelle della presente legge.
Testo vigente dal 27 marzo 1956
