Nella prima applicazione della presente legge, la domanda per ottenere, nei Comuni di cui all'art. 11 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, il riparto tra le frazioni del numero dei consiglieri da eleggere o per ottenere la revoca del riparto gia' esistente deve essere presentata non oltre il decimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge stessa.
Testo vigente dal 27 marzo 1956
