Nella prima applicazione della presente legge, la domanda per ottenere, nei Comuni di cui all'art. 11 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, il riparto tra le frazioni del numero dei consiglieri da eleggere o per ottenere la revoca del riparto gia' esistente deve essere presentata non oltre il decimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge stessa.

Testo vigente dal 27 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136~art46 · fonte del testo