Il quarto comma dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1951, n. 203, e' sostituito dal seguente: "Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione e' rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed e' proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti".

Testo vigente dal 3 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-22;173~artunico · fonte del testo