Il secondo comma dell'articolo 36 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 e' sostituito dal seguente: "Gli elettori residenti all'estero, ivi compresi quelli di cui al secondo comma dell'articolo 4, restano o sono assegnati ad una sezione nella cui circoscrizione hanno avuto l'ultima residenza prima della emigrazione o, in mancanza, nella cui circoscrizione eleggono il proprio domicilio". All'articolo 36 del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli elettori per i quali non possono applicarsi i criteri di cui al secondo comma, nel caso in cui il territorio comunale sia diviso in piu' collegi per l'elezione del Senato della Repubblica, dei consigli provinciali o dei consigli circoscrizionali, sono distribuiti presso le singole sezioni in eguale numero per ogni collegio. A tal fine gli elettori e le corrispondenti sezioni di assegnazione sono individuati rispettivamente secondo ordine alfabetico e progressione numerica".

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-16;15~art11 · fonte su Normattiva