Dopo il quinto comma dell'articolo 75 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e' inserito il seguente: "Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; e' vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni".
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
