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[1]L'art. 1 e' sostituito col seguente:

[2]«Gli stipendi e gli altri assegni fissi per gli ufficiali, per gli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione della guerra e per gli uomini di truppa del R. asercito, sono stabiliti dalle tabelle annesse alla presente legge».

[3]L'art. 5 e' sostituito col seguente:

[4]«Le razioni foraggio sono dovute agli ufficiali in ragione dei cavalli che effettivamente posseggono».

[5]Dopo l'art. 14 e' inserito il seguente articolo, articolo 14 bis: «Con R. decreto saranno determinati i casi e le misure nei quali l'assegno e i soprassoldi giornalieri per gli uomini di truppa sono ridotti o sospesi».

Testo in vigore dal 5 agosto 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;530~art2 · fonte del testo