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[1]Alla tabella IV e' aggiunto il seguente comma:

[2]« l) Ufficiali di qualunque arma o corpo addetti alle scuole ed ai collegi militari (esclusi gli ufficiali provvisti d'indennita' di carica, i professori titolari e gli ufficiali addetti ai riparti palafrenieri delle scuole), L. 300.

[3]Applicati ed ufficiali d'ordine addetti alle scuole ed ai collegi militari, L. 240».

Testo in vigore dal 5 agosto 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;530~art3 · fonte del testo