I magistrati del Consiglio di Stato ai quali, con il loro consenso, siano affidati incarichi di carattere continuativo che non consentano il regolare esercizio delle funzioni di istituto, possono essere collocati fuori ruolo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato. Non possono essere collocati fuori ruolo i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato inizialmente, almeno per un triennio, le funzioni di istituto. La posizione di fuori ruolo non puo' avere la durata superiore a tre anni consecutivi. Non e' consentito il ricollocamento fuori ruolo se non sia decorso almeno un anno di effettivo servizio al Consiglio di Stato dalla cessazione del precedente incarico. Il numero dei magistrati del Consiglio di Stato che possono essere collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1791, gia' previsto in diciotto unita' dal decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642, e' ridotto a dodici. Oltre che nei casi previsti da altre leggi, sono considerati, di diritto, collocati fuori ruolo i magistrati nominati Ministri, Sottosegretari di Stato o Alti Commissari. Ad essi non si applicano le disposizioni dei precedenti commi. Si osservano nel resto, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e successive modificazioni. E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 del citato decreto 30 dicembre 1923, numero 2958, modificato dall'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1920, n. 46.

Testo vigente dal 30 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-12-21;1018~art2 · fonte del testo