La riduzione di cui al quarto comma del precedente art. 2 si rendera' operante quando i magistrati attualmente fuori ruolo in eccedenza al numero di dodici unita' verranno a cessare da detta posizione. I magistrati attualmente fuori ruolo possono essere conservati in tale posizione anche se non abbiano prestato il periodo iniziale di servizio richiesto dal secondo comma dell'art. 2. Nei loro confronti il triennio previsto nel terzo comma dello stesso art. 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 30 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-12-21;1018~art3 · fonte del testo