[1]Per i trasferimenti per atti tra vivi a titolo oneroso di fondi rustici compreso qualsiasi genere di proprieta' rurale anche se non fatti a scopo di arrotondamento della proprieta' fondiaria oppure di fabbricati del valore fino a lire 1000 e da lire 1000 a lire 5000 le imposte di registro ed ipotecarie, la tassa di bollo ed i diritti catastali sono dovuti nelle seguenti misure:

[2]Registro:

[3]per valore fino a lire 1000, imposta 1%;

[4]per valore superiore a lire 1000 ma non a lire 5000, imposta 2% esclusa qualunque altra riduzione contemplata dalla tariffa allegato A, annessa alla legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269 e successive modificazioni.

[5]Trascrizione ipotecaria:

[6]imposta 1 per cento, con deroga alla disposizione contenuta nelle avvertenze generali apposte in calce alla tariffa allegato A, annessa alla legge sulle tasse ipotecarie 30 dicembre 1923-II, n. 3272, che stabilisce per ogni formalita' la tassa minima di lire 10.

[7]Qualora l'importo delle imposte di registro e di trascrizione presenti la frazione di una lira, tale frazione e' arrotondata a lire una.

[8]Bollo:

[9]per originale, atto pubblico o scrittura privata:

[10]per ogni foglio, tassa L. 4;

[11]per la copia o secondo originale ad uso registro, per la copia ad uso ipoteche, per le note ipotecarie e per la copia al compratore:

[12]per ogni foglio, tassa L. 1;

[13]per manca voltura, tassa L. 1.

[14]Le riduzioni delle tasse di bollo sono estese alle domande, agli atti e ai documenti che ai sensi del R. decreto 28 marzo 1929-VII, n. 499, si presentano agli Uffici dei libri fondiari, nonche' ai decreti dei giudici tavolari quando si riferiscono e ordinano solamente la intavolazione del diritto di proprieta', in ordine ai trasferimenti di cui sopra.

[15]Sono esenti dalla tassa di bollo gli allegati esclusivamente necessari agli atti di trasferimento di cui al presente articolo, compresi i tipi di frazionamento.

[16]Diritti catastali:

[17]per valore fino a L. 1000 L. 0,50 per valore superiore a L. 1000 ma non a L. 5000 » 1 -

Testo vigente dal 2 ottobre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-08-17;1043~art5 · fonte del testo