[1]Qualora, in seguito all'accertamento del valore venale del fondo trasferito ai sensi dell'art. 33 della legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e successive modificazioni, il valore del trasferimento venga a risultare superiore ai limiti indicati nel precedente art. 5 sono dovute:
- a)per i valori che siano risultati superiori a L. 1000 ma non a L. 5000, le imposte riferibili allo scaglione relativo a valori superiori a L. 1000 ma non a L. 5000;
- b)per i valori che siano risultati superiori a L. 5000, le normali imposte di registro ed ipotecarie, nonche' la normale tassa di bollo ed i normali diritti di voltura.
[2]Anche le tasse complementari di bollo sono riscosse in modo virtuale.
Testo vigente dal 2 ottobre 1941
