[1]Qualora, in seguito all'accertamento del valore venale del fondo trasferito ai sensi dell'art. 33 della legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e successive modificazioni, il valore del trasferimento venga a risultare superiore ai limiti indicati nel precedente art. 5 sono dovute:

  • a)per i valori che siano risultati superiori a L. 1000 ma non a L. 5000, le imposte riferibili allo scaglione relativo a valori superiori a L. 1000 ma non a L. 5000;
  • b)per i valori che siano risultati superiori a L. 5000, le normali imposte di registro ed ipotecarie, nonche' la normale tassa di bollo ed i normali diritti di voltura.

[2]Anche le tasse complementari di bollo sono riscosse in modo virtuale.

Testo vigente dal 2 ottobre 1941

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-08-17;1043~art6 · fonte del testo