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[1]L'Amministrazione dei telefoni dello Stato e' autorizzata a provvedere gradualmente, su richiesta di Comuni e di altri enti interessati, e alle condizioni e nei limiti stabiliti nei seguenti articoli 2 e 6, all'esecuzione degli impianti appresso indicati:
[2]1° costruzione di linee telefoniche interurbane e impianti di relativi uffici;
[3]2° impianto di reti telefoniche urbane con non meno di 25 abbonati da collegare subito;
[4]3° estensione delle reti telefoniche urbano governative oltre i 10 chilometri, ma entro il raggio di 25 chilometri mediante il collegamento diretto di abbonati o l'apertura di posti pubblici.
[5]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/07/1908, n. 176 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 24 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
