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[1]Le spese necessarie per questi impianti saranno meta' a carico dello Stato e per l'altra meta' a carico dei Comuni o degli altri interessati che ne chiedono la costruzione.
[2]Il computo delle spese sara' fatto con regolare perizia eseguita dai funzionari dell'Amministrazione dei telefoni, ai quali spettera' la determinazione del tracciato delle linee e delle modalita' d'impianto.
[3]La proprieta' delle linee degli apparati, dei mobili degli uffici stessi e dei posti telefonici spettera' per intero allo Stato.
Testo in vigore dal 24 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
