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[1]L'Amministrazione potra' subordinare l'esecuzione dell'impianto alla condizione che i Comuni interessati forniscano gratuitamente i locali per gli uffici.

[2]Le tariffe saranno determinate dall'Amministrazione dei telefoni secondo le norme ordinarie vigenti.

[3]La sorveglianza, la manutenzione e l'esercizio delle linee degli uffici e dei posti telefonici sono a totale carico dell'Amministrazione medesima, alla quale appartengono per intero i prodotti dell'esercizio.

Testo in vigore dal 24 luglio 1908 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-09;420~art3 · fonte del testo

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